Si è svolto, nella giornata del 29 aprile l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le OO.SS. sulla bozza di Nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27.
La bozza, come di prassi, sintetizza criteri e modalità per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato. Per il personale docente, comprende anche le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia sostegno e le procedure di conferma per la continuità sui posti di sostegno.
Il documento riporta le novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 relativa all’aggiornamento delle GPS e delle graduatorie d’istituto, e normativa di riferimento per il personale ATA, regolato dal D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000.
Sequenza operativa delle procedure per l’attribuzione delle supplenze anno scolastico 2026/2027
Dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato, la sequenza è la seguente:
- Operazioni per il conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo su posti di sostegno da GPS 1 fascia, fasi provinciale e interprovinciale;
- Operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’O. M.;
- conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 per le seguenti tipologie di supplenza:
– a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2026 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto 2027;
– b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2026 e fino al 31 agosto 2027 e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, da assegnare con termine 30 giugno 2027;
– c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Termini e presentazione istanze
Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).
Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche (art.2, comma 6, lettere a) e b)), dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dall’articolo 13 della medesima ordinanza e del conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo rivolta ai docenti inseriti nella I fascia GPS sostegno.
Per il conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno fase provinciale e interprovinciale
fase provinciale
– l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto;
– la mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito;
– l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento e la perdita di possibilità di conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” né la possibilità di essere confermati per incarichi a tempo determinato su posto di sostegno;
– all’esito della procedura provinciale gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell’esaurimento della relativa GPS, entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026;
fase interprovinciale
– per la fase interprovinciale le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 18 agosto (ore 12.00) rivolta ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, che possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS (Mini call veloce GPS);
– l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni;
– la mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito;
– l’accettazione espressa della sede preclude sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, sia il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta “di interpello”;
– nell’ambito della procedura interprovinciale la medesima preclusione al conferimento delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della provincia, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli”.
Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
Per la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno le condizioni presupposte per l’attivazione della procedura e le fasi in cui la stessa si articola sono descritte puntualmente nella nota n. 7766 del 26 marzo 2026 evidenziata dalla bozza.
Gli aspiranti alla conferma del contratto a tempo determinato per i quali sia stata positivamente conclusa l’istruttoria di competenza del dirigente scolastico esprimeranno, in via definitiva, irrevocabile e vincolante, la volontà di partecipare alla procedura nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”.
Novità per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano a ciascuna scuola per quali classi di concorso/tipologie di posto siano esauriti gli aspiranti a livello provinciale, attraverso l’apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l’elaborazione del successivo turno di nomina. Conseguentemente, i dirigenti scolastici senza attendere il consueto avviso generale dall’ATP rivolto a tutte le scuole per le graduatorie esaurite, procederanno all’assegnazione delle supplenze relative alle classi di concorso/tipologie di posto oggetto della comunicazione di cui sopra – sia per le disponibilità già presenti sia per quelle che dovessero sopravvenire – attraverso l’immediato scorrimento delle graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
Come evidenziato dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, gli aspiranti che, già inseriti nelle GPS nel biennio 2024/2025-2025/2026, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per il biennio 2026/2027-2027/2028 e altresì non presentino l’istanza finalizzata al conseguimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.
Si ricorda nella nota che i docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità.
Viene evidenziato nella bozza che nella scuola secondaria, per assenze fino a 10 giorni, il dirigente scolastico deve utilizzare prioritariamente il personale interno dell’organico dell’autonomia, mantenendo il loro trattamento economico; eventuali eccezioni devono essere motivate.
La stessa possibilità di sostituzione si applica anche a infanzia, primaria e posti di sostegno. Inoltre, in generale, non è possibile assegnare supplenze temporanee per il primo giorno di assenza del docente titolare, salvo casi necessari per garantire didattica e sicurezza.
Novità per i Posti orari
Come indicato dall’O.M. art. 2, c.3 viene prevista l’aggregazione territoriale degli spezzoni orari per formare posti interi o incarichi con più ore, così da ridurre i contratti precari e offrire supplenze più consistenti. Gli Uffici scolastici organizzano queste aggregazioni per classe di concorso o tipologia di posto, individuando una sede principale responsabile del contratto e pubblicando le decisioni prima delle nomine.
Le aggregazioni vengono utilizzate nelle assegnazioni delle supplenze tramite graduatorie provinciali e, se necessario, di istituto, e possono essere modificate nei turni successivi.
I docenti possono scegliere di candidarsi anche per questi posti aggregati nell’opzione offerta all’interno della procedura on line della scelta delle 150 preferenze.
Novità per la procedura di interpello di cui all’articolo 14, comma 22, dell’O.M.
Le scuole assegnano le supplenze tramite il sistema SIDI. Se le graduatorie di istituto sono esaurite o nessun candidato accetta, si consultano le graduatorie delle altre scuole della provincia, seguendo il criterio della viciniorità, tramite una funzione che mostra solo nuovi candidati.
Se anche queste graduatorie risultano esaurite, il dirigente scolastico può pubblicare interpelli per reclutare docenti, dando priorità a chi è abilitato o specializzato (soprattutto sul sostegno) e, in subordine, a chi possiede il titolo di studio richiesto.
Gli avvisi devono indicare informazioni essenziali come durata e orario della supplenza, requisiti, modalità di candidatura, tempi di risposta (presa di servizio entro 24 ore), sanzioni e trattamento dei dati personali.
Per le supplenze fino a 10 giorni in infanzia e primaria, i dirigenti possono pubblicare interpelli anche in anticipo, senza indicare dettagli come durata o sede. Gli esiti delle nomine vengono pubblicati nel rispetto della privacy.
Non possono partecipare agli interpelli coloro che hanno già un contratto a tempo determinato o sono già stati individuati per una supplenza, né alcune categorie specifiche di docenti già coinvolti in procedure di assunzione o incarichi particolari.
I contratti di supplenza da “interpello” sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15 dell’Ordinanza medesima per quanto riguarda gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio.
Le candidature devono includere autocertificazioni complete per permettere alla scuola di verificare i requisiti, inclusi titoli di abilitazione o specializzazione.
Novità per il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
Prima che l’Ufficio scolastico definisca i posti orario, il dirigente assegna le ore fino a 6 settimanali (che non formano cattedra) ai docenti di ruolo della scuola, come ore aggiuntive (fino a 24 ore), con il loro consenso e se abilitati.
Entro il 15 luglio verifica la disponibilità dei docenti; entro il 20 luglio comunica all’Ufficio le ore rimaste libere. Per le classi di concorso in esubero, l’assegnazione delle ore residue è possibile solo con autorizzazione dell’Ufficio, dopo aver verificato che non servano a riassorbire l’esubero.
Dopo l’inizio dell’anno, eventuali spezzoni residui sono attribuiti prioritariamente ai docenti già in servizio in possesso di abilitazione o specializzazione:
– docenti a tempo determinato per completamento orario
– docenti a tempo indeterminato con orario completo
– in mancanza, si ricorre alle graduatorie di istituto (prima e seconda fascia)
in subordine, attribuzione interna ai docenti senza abilitazione ma con titolo di studio idoneo con il seguente ordine di priorità:
- docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
- docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti con contratto a tempo determinato con orario completo.
Infine attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto
Novità disposizioni particolari per la scuola primaria
Nella scuola primaria, i posti e gli spezzoni residui vengono integrati con ore di programmazione nei contratti a tempo determinato (1 ora fino a 11 ore di insegnamento, 2 ore fino a 22, senza superare il massimo di 2).
Le disponibilità vengono inserite nel sistema solo come ore di insegnamento, mentre le ore di programmazione sono calcolate automaticamente.
Novità per le disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica e per l’attività alternativa all’IRC
Per quanto attiene all’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, si rammenta che l’incarico dovrà essere attribuito prioritariamente al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; in subordine, a titolo volontario, al personale supplente già titolare di altro contratto con il quale sarà stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo, ovvero a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; da ultimo, eccezionalmente e in via del tutto residuale, stipulando contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. In ogni caso, la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Conferimento delle supplenze al personale ATA
Relativamente al personale ATA viene riconfermato quanto previsto nella circolare del corrente anno scolastico.
Viene ribadito che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purchè intervenga prima della presa di servizio.
E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purchè al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse la possibilità per posto intero.
Viene ribadito che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo professionale.
Le nostre osservazioni
Nel corso del confronto sono state formulate alcune osservazioni e chiarimenti da parte della nostra delegazione:
1) Scadenze
Oltre all’osservazione di avere un maggior respiro nelle date di presentazione delle domande dal 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00) abbiamo chiesto di anticipare la finestra di inserimento delle scelte interprovinciali per le GPS I fascia sostegno alla prima settimana di agosto, dato che la scelta delle 150 preferenze si chiuderebbe a fine luglio. L’amministrazione ha risposto che tutte le date non sono soggette a rivisitazione per le conseguenze che si avrebbero sulle procedure a carico delle Istituzioni scolastiche.
2) Conferimento supplenze
Dalla lettura delle istruzioni sulle supplenze si evidenzia che nonostante la mancata presentazione della richiesta di permanenza in GPS, il candidato rimarrebbe ancora inserito nelle graduatorie delle GPS? Pertanto apparirebbe ancora nelle graduatorie provvisorie? L’amministrazione ha risposto che la cancellazione avviene per l’intero biennio soltanto dopo aver rinunciato alla presentazione della istanza delle 150 scuole.
3) Posti orario
Dalla nota si evince che verranno formate anche cattedre orario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Non è stabilito il numero massimo di scuole aggregabili, del numero di Comuni e distanze. Sarebbe opportuno confermare il limite di 3 scuole su 2 comuni tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità come indicato per la scuola secondaria. L’Amministrazione ha risposto che si potrebbe inserire anche un riferimento preciso all’art. 13, c.20 dell’ O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026.
4) Interpello
Abbiamo chiesto qual è il limite della viciniorità? Distretto subcomunale, Comune, distretto intercomunale, ecc.?
L’Amministrazione ha risposto che attraverso una nuova funzionalità tecnica, appositamente creata per massimizzare l’efficacia e la rapidità della consultazione, si darà visibilità esclusivamente dei candidati non presenti nella graduatoria di istituto di partenza e, a seguire, nelle graduatorie di istituto delle scuole viciniori già utilizzate senza effetto. La funzionalità tecnica del criterio di viciniorietà nelle supplenze scolastiche è un meccanismo procedurale che permette alle istituzioni scolastiche, in caso di esaurimento delle proprie graduatorie d’istituto, di attingere personale da quelle di altre scuole vicine, secondo una gerarchia di prossimità geografica definita dagli Uffici Scolastici Provinciali (USP).
Non si tratta necessariamente di distanza chilometrica in linea d’aria, ma di una tabella ufficiale di “vicinanza” tra comuni (tabelle di viciniorietà) stilata dagli USP.
Sarà possibile lasciare una supplenza breve per accettarne una da interpello al 30 giugno o 31 agosto in quanto le regole dell’interpello sono le stesse degli altri tipi di supplenze.
