Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: illustrate ai sindacati le istruzioni operative, la NOTA

Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: illustrate ai sindacati le istruzioni operative, la NOTA

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Si è svolto il 29 giugno, l’incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e la delegazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per l’informativa avente per oggetto le modalità operative per la procedura di conferma, su richiesta da parte delle famiglie, dei docenti su posti di sostegno.

Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  • docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto e dagli interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024;
  • docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
  • docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.

 

    • QUESTA LA TEMPISTICA
  • Entro il 31 maggio, i dirigenti scolastici raccolgono le eventuali richieste presentate dalle famiglie degli alunni con disabilità certificata, relative alla conferma esclusivamente dei docenti che soddisfano i requisiti sopra indicati.

  • Entro il 15 giugno, i dirigenti valutano, anche sentito il GLO, le condizioni per procedere alla conferma del docente e provvedono a inviare i nominativi dei docenti confermabili agli uffici territoriali attraverso apposita funzione SIDI, nella quale andranno indicati i dati del docente (Nome e cognome del docente o dei docenti, codice fiscale) e i dati dell’attuale tipologia contrattuale (cattedra intera, spezzone, 31 agosto 30 giugno). La richiesta di conferma da parte della famiglia e l’esito della valutazione effettuata dal dirigente dovranno essere conservati agli atti e l’esito della valutazione del dirigente dovrà anche essere comunicata alla famiglia e al docente.

    In questa fase, i dirigenti scolastici consultano anche i docenti interessati, i quali possono esprimere una disponibilità di massima alla conferma. Tale disponibilità, in ogni caso, potrà essere eventualmente modificata in occasione delle nomine definitive.

  • Qualora il docente invece comunichi di non essere interessato alla conferma non si procede all’inserimento al SIDI del nominativo. L’eventuale diniego invece sarà vincolante in quanto blocca definitivamente la procedura sul nascere senza possibilità di ripensamento in sede di espressione delle 150 preferenze.
  • La volontà del docente di essere confermato con precedenza assoluta andrà in ogni caso confermata e dichiarata al momento della presentazione della domanda informatizzata per il conferimento delle supplenze (c.d. domanda delle 150 scuole). Infatti, i potenziali docenti da confermare dovranno comunque procedere alla compilazione delle 150 preferenze al pari di quanto hanno fatto gli anni passati. Per loro sarà in aggiunta predisposta una speciale funzione dove andranno ad inserire il loro consenso definitivo alla conferma sul posto attualmente occupato indicando anche le richieste riguardo alla tipologia di posto che intenderebbero accettare (solo 31 agosto, solo 30 giugno o solo spezzone o tutte le possibili combinazioni). A tal fine, al momento della presentazione delle domande di supplenza, esclusivamente per cui ricorrano le condizioni sopra descritte avranno a disposizione una specifica opzione per esprimere la volontà di essere riconfermati sulla scuola dove hanno svolto la supplenza nel 2024/25. Tale opzione non sarà quindi disponibile per tutti ma solo per i docenti per i quali si è proceduto, entro il 15 giugno ad inviare i nominativi agli uffici scolastici.
  • Prima di procedere alla conferma l’Ufficio scolastico territorialmente competente dovrà verificare che il docente abbia titolo alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell’ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze.
    A tale scopo, gli uffici scolastici faranno quindi girare “a vuoto” l’algoritmo per valutare se il diretto interessato compare negli elenchi dei nominati a prescindere della tipologia di posto o classe di concorso. Basta quindi che il nominativo dell’interessato compaia in qualunque classe di concorso con qualsivoglia quantità oraria. Il docente potrà essere riconfermato solo se, nell’elaborazione del cosiddetto “bollettino zero” – un documento interno non destinato alla pubblicazione – risulterà destinatario di un incarico, in base alla sua posizione in graduatoria e alle preferenze espresse (posto intero, spezzone, fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, posto comune o posto di sostegno).
  • Il docente potenzialmente confermabile acquisisce il diritto di precedenza e viene confermato sulla base delle richieste fatte nella funzione apposita. Se ad esempio se ha indicato una conferma solo su di una cattedra al 31 agosto, ma il posto oggetto di conferma è al 30 giugno, la conferma non scatta e il docente verrà trattato normalmente nella fase di funzionamento del logaritmo delle supplenze.
  • È importante sottolineare che la procedura di nomina per l’anno scolastico successivo non tiene conto della supplenza attualmente in corso. Questo significa che, ad esempio, un docente attualmente in servizio su uno spezzone può richiedere una cattedra annuale (31 agosto) e ottenerla con priorità, anche rispetto a colleghi con punteggio più alto, a condizione che soddisfi i criteri della conferma. La riconferma avverrà sulla disponibilità presente nella scuola assegnata e secondo le opzioni richieste (tipo di contratto e durata della supplenza).
  • È stato, altresì, chiarito che la conferma opera su posto intero indipendentemente dal numero di ore di sostegno attribuito all’alunno disabile per cui è stata richiesta la conferma.
  • In caso di conferma, il docente non parteciperà alle successive nomine da GPS, a meno che la conferma non riguardi solo uno spezzone orario. In tal caso, manterrà il diritto al completamento orario, che potrà avvenire con il primo o con i successivi bollettini, secondo le modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale.

Anche il docente di ruolo che ha avuto nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL ha titolo alla conferma, ovviamente qualora sia ancora interessato alle supplenze.

continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 – Indicazioni operative

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