Il taglio del cuneo fiscale consiste nell’erogazione, da parte del datore di lavoro, di uno dei seguenti benefici fiscali:
• un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). ESSO spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro. L’importo spettante è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
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o 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
o 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
o 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro - • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Il sistema centrale applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 e ne garantisce l’attribuzione per le mensilità successive. Nel cedolino di giugno 2025 verranno riconosciuti anche gli arretrati relativi ai benefici spettanti per le mensilità da gennaio a maggio. Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.
I benefici fiscali sono attribuiti sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolati, in modalità centralizzata e automatizzata ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.
Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola in automatico il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:
- i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
- i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;
solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.
In via prudenziale, NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.
Nel computo del reddito complessivo (che non occorre superare per aver diritto al beneficio), devono essere considerati, oltre che i redditi di “lavoro dipendente”, anche altri redditi tassabili di altra natura (fabbricati, prestazioni di lavoro autonomo, entrate da locazioni, ecc.), che potrebbero far sforare il limite reddituale.
La normativa prevede che i sostituti d’imposta (in questo caso NoiPA), verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo.
Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Occorre sempre riguardare che le misure previste sono due con due diversi limiti reddituali:
- un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro
- una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro
Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno anche il limite reddituale di 40.000, avranno, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale.
Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno tale limite reddituale, ma sempre nei limiti dell’altro limite reddituale di 40.000, avranno, da un lato, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale e, dall’altro, il diritto a fruire dell’ulteriore detrazione fiscale previsto per i redditi fino a 40.000.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale prevista per i redditi da 20.000 a 40.000 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Si può però verificare anche la situazione opposta: il contribuente che non abbia usufruito del bonus/detrazione (o perché NoiPa non lo abbia attribuito automaticamente o perché il contribuente abbia volontariamente rinunciato), qualora a fine anno risulti avere un reddito inferiore a 40.000 avrà diritto all’attribuzione del beneficio fiscale in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.
SI CHIARISCE INOLTRE
Per i supplenti con contratto al 30 giugno, nel calcolo del diritto ai benefici prende in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.
Per quanto riguarda le supplenze brevi, la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.