SOSTEGNO

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l Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità. In questo articolo, tuttavia, ci concentriamo sul funzionamento delle supplenze sul sostegno, che presenta all’interno della circolare del 2018/2019 un paragrafo dedicato.
Priorità agli specializzati
La circolare, per quanto riguarda le supplenze sul sostegno, ribadisce l’esigenza di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
La circolare specifica che i docenti “di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005”.
Con quale ordine viene attribuita la supplenza sul sostegno
La circolare, seguendo le istruzioni degli anni passati, precisa l’ordine di attribuzione delle supplenze.
Pertanto, in caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Nel caso le graduatorie di istituto siano esaurite, prima,seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di
specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
MAD sostegno
La circolare specifica che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
Tuttavia, è bene evidenziare che le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Supplenze a personale privo di specializzazione sul sostegno
Se risultano esaurite tutte le graduatorie e il dirigente scolastico non riesce a coprire il posto di sostegno neanche tramite MAD, allora la supplenza potrà essere attribuita ai docenti privi di titolo di specializzazione: “ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 16 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se
trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree”.
Scuola infanzia e primaria
Come già riferisce la circolare, sul questo punto è bene fare distinzione fra scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado: nel primo caso, gli aspiranti confluiscono in una sola graduatoria, in quanto non vi sono le classi di concorso e i dirigenti scolastici andranno ad individuare i supplenti mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, ovvero la graduatoria di istituto per infanzia della scuola in cui si verifica la disponibilità, se si tratta di un posto in tale segmento, e graduatoria di istituto della scuola primaria dell’istituto in cui si verifica la disponibilità.
Le graduatorie incrociate per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Nel caso della scuola secondaria, l’individuazione del supplente sul sostegno privo di specializzazione avviene tramite graduatoria incrociata, ovvero l’assegnazione della supplenza dovrà seguire l’ordine del punteggio di fascia, quindi si incroceranno prima le graduatorie di I fascia, poi di II e infine di III.
In questo modo, si costituirà una graduatoria unica in cui saranno presenti i docenti delle diverse classi di concorso.
L’ordine di tale graduatoria sarà dato dal punteggio che i docenti posseggono nella graduatoria appartenente alla loro classe di concorso.

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