ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

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Il decreto-legge 8 aprile 2020  n. 22Legge-6-giugno-2020-n.-41  tra i vari provvedimenti prevede che i movimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie possano concludersi entro la data del 20 settembre 2020. Una scadenza questa che non è ordinatoria e che è solo una data massima entro cui disporre le operazioni che potrebbero avvenire anche entro il 31 agosto, come ne gli anni scorsi, ma che in alcune province potrebbe costringere numerosi docenti a fare una prima presa di servizio nella scuola di titolarità quasi sicuramente fuori regione, per poi ottenere successivamente la sede di assegnazione o utilizzazione.

I REQUISITI PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziari.

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.

Ricongiungimento al genitore (a prescindere dalla convivenza).

 

Potrà produrre domanda  il personale a tempo indeterminato, con i requisiti sopra descritti, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria. Potrà chiedere l’assegnazione provvisoria anche chi ottiene il trasferimento diversamente da quanto avveniva l’anno scorso infatti non è più previsto il vincolo che impediva la richiesta di assegnazione in caso di trasferimento.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 399 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che a  decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale disposizione  non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Ancora incerta la posizione dei docenti assunti dalle graduatorie del concorso ex Fit (compreso il DM 631/18) di I e II grado per i quali la legge di bilancio ha previsto un blocco di 4 anni nella scuola dell’immissione in ruolo senza chiarire se questo vincolo riguardi anche le assegnazioni provvisorie.

Le utilizzazioni in altro ruolo dei docenti in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d’ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e nel caso non vi siano posti disponibili nell’organico di fatto, nemmeno su posto-orario inferiore all’orario contrattualmente previsto. (art. 5 c. 6).

La domanda di utilizzazione la potranno produrre:

I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’ organico della scuola di titolarità.

  • I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva; questi docenti potranno essere utilizzati, prima a domanda e poi anche d’ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.
  • I docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’ istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2011/2012 o successivi).
  • I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
  • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.
  • I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
  • I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
  • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
  • I docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
  • Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
  • Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
  • Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.
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