Collaboratori dirigente scolastico, sino al 10% dell’organico ma se ne possono pagare soltanto due

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Nell’ambito dell’organico dell’autonomia è possibile individuare sino al 10% di docenti che coadiuvano il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico; quanti possono essere retribuiti?
FIS confluisce nel Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa

L’articolo 40 del CCNL 2016/18 ha istituito il Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa, in cui confluiscono risorse con differenti destinazioni. Nello specifico, confluiscono nel Fondo Unico le seguenti risorse:

il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell ’ avviamento alla pratica sportiva;
le risorse destinate alle funzioni strumentali al PTOF;
le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
le risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015, fermo restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
le risorse di cui all’articolo 1, comma 592, della legge n. 205/2017.

Compensi collaboratori dirigente

Nell’articolo 40, comma 4, del Contratto 2016/18, inoltre, leggiamo che il Fondo Unico resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità: a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007; […].

Nel citato articolo 88 è previsto che con le risorse del Fondo di Istituto sono retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

Il dirigente, dunque, con il Fondo di istituto, può retribuire al massimo due docenti.
Come retribuire gli eventuali altri collaboratori?

Quanto agli eventuali altri collaboratori (oltre ai 2 pagati con FIS) individuati dal dirigente, così leggiamo nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015:

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività
di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stando al combinato disposto del succitato comma e dell’articolo 88, comma 2 lettera f), del CCNL 2007, possono essere retribuiti soltanto due collaboratori del dirigente, mentre per gli ulteriori docenti che lo coadiuvano non sono previsti compensi.

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