Tante le domande dei docenti e del personale che presta servizio negli istituti scolastici dopo l’allarme coronavirus di queste settimane, uno dei quesiti che si stanno ponendo i docenti neo-assunti è quella se in tal caso con la sospensione delle attività scolastiche si potranno verificare conseguenze sulla validità del periodo di formazione.

A tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova, tali periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi afferma Ministero dell’Istruzione

Il periodo di formazione e prova con tutte le regole inerenti a tale periodo sono rese note con la nota 39533 del 4 settembre 2019 inoltre è stata confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.

La durata del periodo di prova per i docenti neo-assunti ha la durata di un anno scolastico con una durata minima di presenza di 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Nel caso in cui nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, vi sarà una proroga della prova di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Nei 180 giorni minimi di presenza sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico come:

gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio;
i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni;
la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto;
il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico; le domeniche e tutti gli altri giorni festivi;
le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero.

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