DECRETO DIGNITA’ ART. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA

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In sintesi il testo prevede:
• trasformazione dei contratti a tempo indeterminato stipulati con i maestri diplomati
entro il 2001/02 (che, in esecuzione dell’ormai nota sentenza del C.d.S., dovrebbero
tradursi nel licenziamento) in contratti fino al 30.6.19
• trasformazione delle supplenze annuali disposte nei confronti dei docenti nelle
condizioni di cui sopra in supplenze con scadenza 30.6.19.
• bando di concorso straordinario (a livello regionale), da adottare entro 60 gg.
dall’approvazione della Legge riservato ai docenti di scuola dell’infanzia e/o primaria
laureati o diplomati entro l’a.s. 2001/02 che abbiano prestato almeno due annualità di
servizio anche non continuativo nell’ultimo ottennio. Va precisato che il servizio
richiesto deve essere stato svolto nella scuola statale. Nonostante gli sforzi messi in
atto non si è riusciti a “recuperare” anche i docenti delle paritarie.
• Il concorso (nulla è specificato sulla selettività o meno) consisterà in una prova orale
che potrà dare fino a 30 punti. 20 punti saranno attribuiti ai titoli di studio anche
universitari e 50 ai titoli di servizio (in questo caso prestato nelle “Istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione”).
• Comunque il problema fondamentale sono i posti in organico (che, fra l’altro, solo al
50% saranno destinati al concorso riservato ed anzi potrebbero essere pure in
percentuale inferiore laddove le GAE non sono esaurite). Lo SNALS CONFSAL ritiene
che il problema vada affrontato dando alla scuola le potenzialità di cui necessita e,
soprattutto, prevedendo un riequilibrio di posti tra il Nord ed il Sud Italia impegnando
anche, in queste regioni, gli Enti locali ad offrire servizi di tempo prolungato alle
famiglie a tutto vantaggio degli alunni. Solo così si potrà evitare un nuovo effetto
migratorio che nei prossimi anni potrebbe portare troppi docenti a tentare, magari
invano, di rientrare a casa.
• L’Art. 4 bis prevede altresì l’abrogazione del comma 131 dell’Art. 1 L. 107/15. Tale
comma disponeva che, dopo tre anni di supplenza annuale fino al 31 agosto, non
potesse più essere conferita altra supplenza analoga. La semplice abrogazione del
comma 131 ovviamente non implica, di per sé, l’assunzione in ruolo dopo tale periodo
di servizio, fa piuttosto pensare alla possibilità di conferire altre supplenze annuali
analoghe. In tal senso risolverebbe il problema non certo in maniera ottimale.

ARTICOLO 4

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