Docenti utilizzati, dopo 20 giorni di lezione diventano inamovibili

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I docenti di ruolo, quelli utilizzati o in assegnazione provvisoria, quelli con supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, dopo il ventesimo giorno di lezione diventano inamovibili.
Normativa continuità didattica e inamovibilità dei docenti

Una volta che il Dirigente scolastico assegna, con decreto pubblico, il docente alle classi, fatti salvi i casi eccezionali di supplenze brevi o di supplenze che possono essere interrotte per nuova nomina dell’avente diritto, per quel docente che svolge la sua attività nelle classi per almeno 20 giorni, c’è l’obbligo di restare nelle classi assegnate. In buona sostanza dopo il ventesimo giorno di lezione, i docenti di ruolo, quelli utilizzati o in assegnazione provvisoria, quelli con supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, non potranno essere spostati in altre scuole o in altre classi.

Si tratta di una norma volta a tutelare la continuità didattica per gli studenti. Tale norma è stata inserita nel d.lgs. 297/94 all’art.455, comma 12, in cui è scritto:” è fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato”. Molto più specifica è la circolare ministeriale n.220 del 27 settembre 2000 che riprende questa norma di tutela della continuità didattica.
Circolare Ministeriale n.220/2000

Nell’anno scolastico 2000/2001 è stata emanata la CM n.220/2000 in cui si richiama l’attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica.

Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale che all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento economico intero.

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