GPS supplenze nuove graduatorie: esclusi i docenti di ruolo assunti dal 1° settembre 2020, con o senza riserva

GPS supplenze nuove graduatorie: esclusi i docenti di ruolo assunti dal 1° settembre 2020, con o senza riserva

Condividi
GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22: il primo anno di vigenza è trascorso. Un anno burrascoso, caratterizzato in primis da una pubblicazione affrettata delle graduatorie, con migliaia di errori. Errori che le scuole hanno cercato di sistemare quando la supplenza era già stata assegnata, e inviando il risultato all’ufficio Scolastico per la convalida.
GPS hanno validità biennale
Le GPS hanno validità per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
Nell’anno intermedio di vigenza, in attesa della riapertura, i docenti che nel frattempo hanno conseguito abilitazione e/o specializzazione potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, in modo da avere priorità nell’assegnazione delle supplenze, sui colleghi di seconda fascia ancora senza titolo.
Il termine ultimo per conseguire il titolo è il 31 luglio 2021, il Ministero pubblicherà un apposito decreto con le istruzioni. La domanda sarà telematica, da presentare su Istanze online.
Cancellazione docenti di ruolo dalle GPS
Numerosi uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei docenti di ruolo i cui nominativi vanno depennati dalle GPS sulla base dell’ O.M. n. 60 del 10/07/2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
In particolare visti gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020 circa i requisiti generali di ammissione e visto l’art. 399 comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 297/1994 (Comma aggiunto dall’ art. 1, comma
17-octies, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che ha sostituito il comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis; vedi quanto disposto dall’ art. 1, comma 17-novies, del medesimo D.L. n. 126/2019).
Gli uffici decretano l’esclusione dalla GPS dei candidati riportate negli elenchi.
ATTENZIONE: quando spetta la cancellazione
Si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U., nella parte in cui dispone che: “3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.
3.bis L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”
Ricordiamo che la disposizione riguarda tutti i docenti, sia che siano stati assunti a pieno titolo sia che sulla loro assunzioni gravi ancora la riserva in attesa dell’esito del contenzioso giudiziario avviato.
E’ bene prestare particolare attenzione ad una circostanza
In alcuni provvedimenti si legge
“Verificati i tabulati forniti dal gestore del sistema informatico relativi ai docenti immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado e che risultano presenti nelle graduatorie GPS di questa provincia, valide per il biennio scolastico 2020/22”
MA
l’esclusione dalle GPS non avviene sic et simpliciter in virtù dell’immissione in ruolo dal 1° settembre (è una semplificazione da contestualizzare) ma “all’esito positivo del periodo di formazione e di prova” circostanza che, ad oggi, non è nota per tutti i docenti interessati. Numerose scuole infatti non hanno ancora organizzato il colloquio finale, inoltre non sappiamo quanti fra questi docenti hanno rinviato l’anno di prova e formazione per motivi contemplati dalla normativa.
Graduatorie ripubblicate per l’anno scolastico 2021/22
Le graduatorie rimodulate in base alle convalide e rettifiche dei punteggi disposte in quest’anno scolastico saranno ripubblicate in vista delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22.
print