“LA LAUREA/DIPLOMA + 24 C.F.U. EQUIVALE ALLA ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO” RICORSO PER OTTENERE L’INSERIMENTO IN II^ FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO, PER IL PERSONALE DOCENTI, TRIENNIO 2017/2020.

“LA LAUREA/DIPLOMA + 24 C.F.U. EQUIVALE ALLA ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO” RICORSO PER OTTENERE L’INSERIMENTO IN II^ FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO, PER IL PERSONALE DOCENTI, TRIENNIO 2017/2020.

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Si informa che  tutti coloro i quali hanno conseguito la Laurea Magistrale/Diploma ed in possesso dei 24 CFU, possono adire il Tribunale del Lavoro territorialmente competente, chiedendo la disapplicazione del Decreto Ministeriale N. 374/2017, aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto del personale Docenti, per il triennio 2017/2020, al fine di ottenere l’inserimento in seconda fascia nelle stesse in ragione della “ritenuta violazione delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE”.
Il ricorso si basa sulla corretta applicazione dei principi ricavabili dalla Costituzione e dall’Ordinamento Comunitario, confortato dalle recenti sentenze favorevoli emesse dai Giudici del Lavoro del Tribunale di Roma, del Tribunale di Cassino e del Tribunale di Siena, sezione lavoro che hanno riconosciuto il valore abilitante della laurea se congiunta al possesso dei 24 crediti formativi (CFU).
I giudici del lavoro hanno riconosciuto come “le procedure di abilitazione siano, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, (cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007) in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.
Pertanto, sono da ritenersi illegittimi quei provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U.) conseguito dagli insegnanti quale equivalente al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Il ricorso è rivolto
1 – Ai docenti precari delle graduatorie di istituto, in possesso di laurea idonea per l’inserimento nelle graduatorie di istituto + 24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;
2 – Ai diplomati I.T.P., in possesso dei 24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche nonché metodologie e tecnologie didattiche.
3 – Ai diplomati A.F.A.M. (Conservatorio/Belle Arti/Accademia della Danza), in possesso dei 24
C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;

4 – AI diplomati I.S.E.F., con servizio o senza, in possesso dei 24 C.F.U. nelle discipline antropo- psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
Si precisa che possono partecipare all’iniziativa giudiziaria, anche:
– i docenti senza servizio;
– quanti non risultino inseriti in alcuna graduatoria;
– coloro che siano incorsi in pronunce giudiziarie negative emesse dalla sede amministrativa (T.A.R. o Consiglio di Stato);

Per ulteriori informazioni  rivolgersi allo Studio Legale Tolve  tel 3283413756.

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