Legge 68 1999: Supplenze da GaE e GPS: riserva di posti per le categorie protette (Legge 68/1999)

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SUPPLENZE ANNUALI E RISERVE DEI POSTI LEGGE 68/1999
Secondo l’art. 3 della legge 68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette.
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che disciplina l’istituzione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze) prevede all’art. 12 comma 12 che:
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo [Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno] sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68″.
A tal fine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle suddette graduatorie i candidati dovevano dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non potevano produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, dovevano indicare nella domanda la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Da quanto detto emerge che la riserva di posti, opera unicamente con riferimento al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto e 30 giugno) da GaE (graduatorie ad esuarimento) e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). La riserva dei posti non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.
 LA LEGGE 68/1999 PREVEDE:
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”. I disabili sono:
– invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
– invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
– non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
-non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
– invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
-orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
-soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
-profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
La legge prevede che alle persone con disabilità siano riservate le seguenti aliquote:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
mentre alla seconda categoria spetta l’aliquota dell’1% dei lavoratori occupati nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Nel caso della scuola quindi il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. Tale percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato.
Aliquota Legge68
COME AVVIENE L’ASSUNZIONE DEI RISERVISTI
Per quanto riguarda le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi annuali si procede in conformità a quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7/11/2000:
a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.
c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.
GAE COME GRADUATORIA UNICA
Le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, hanno sancito che per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, queste devono essere considerate come graduatoria unica, a prescindere dalla loro articolazione in fasce. Quindi laddove non ci siano più candidati riservisti da assumere nella I o II fascia delle GaE, l’amministrazione dovrà procedere all’assunzione dei candidati presenti nella III fascia anche a discapito di aspiranti non riservatari appartenenti allo stesso scaglione.
Alla stregua delle considerazioni svolte dal più volte citata L. n. 68 del 1999, art. 3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.
Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perché legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3″.
Quanto detto vale con riferimento alle assunzioni dalle GaE. Ricordiamo che le GaE, benché articolate in diverse fasce, sono graduatorie ormai chiuse a nuovi inserimenti dal 2008 e riservate esclusivamente a docenti abilitati.
SUPPLENZE DA GRADUATORIE PROVINCIALI
Per la prima volta quest’anno per le supplenze annuali (31 agosto) e per quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) si attingerà, in subordine alle GaE, dalle graduatorie provinciali. Per espressa previsione normativa, le riserve di cui alla Legge 68/1999 troveranno quindi applicazione anche con riferimento alle convocazioni da GPS che com’è noto sono articolate in due fasce: la prima riservata ai docenti abilitati\specializzati e la seconda destinata ai docenti non abilitati\specializzati.
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