Mobilità 2020, pubblicata l’Ordinanza

Mobilità 2020, pubblicata l’Ordinanza

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Ieri è stata pubblicata sul sito MIUR l’Ordinanza n. 182 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021. e la n. 183 per i docenti di religione cattolica.

Ordinanza

Lo SNALS  di Foggia, come sempre, anche in questo periodo molto particolare, supporta il personale della scuola iscritto e non, offrendo la propria professionalità e consulenza per la compilazione delle istanze di mobilità da remoto o in altra soluzione al vaglio della segreteria Provinciale.

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I docenti possono  esprimere quindici preferenze per ciascuna domanda presentata e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

Queste le tipologie di preferenze:

a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia

Nelle note 1 relativa alla preferenza, di cui al punto (scuola), così leggiamo nell’ordinanza ministeriale:

La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

Ricordiamo che per i CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.).
Ricordiamo, inoltre, che i docenti soddisfatti tramite preferenza su scuola, saranno vincolati per tre anni nella medesima istituzione scolastica, per cui non potranno presentare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo per i successivi tre anni scolastici.
Allo stesso modo, saranno soggetti al blocco triennale:
coloro i quali saranno soddisfatti nel comune di titolarità, nel caso ad esempio di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa;
saranno soddisfatti, sempre nel comune di titolarità, tramite preferenza di distretto sub comunale.
Il blocco triennale non opera per:
i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

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