Pensione quota 100

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quota 100: lavoratori scuola e AFAM

Per i lavoratori della scuola e dell’AFAM, il decreto prevede specifiche disposizioni:

Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

La legge così dispone:

per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data d’ inizio dell’anno scolastico accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.

In definitiva, per il personale della scuola:

  • il pensionamento al 1° settembre 2019 è possibile:  per il computo dei mesi necessari ai fini dell’accesso si tiene  conto di settembre, ottobre, novembre dicembre, anche se non  effettivamente prestati, qualora  in tal modo il pensionando  maturi i requisiti per  il pensionamento al 31 dicembre;
  • la domanda di cessazione andrà presentata entro il 28 febbraio.

Il Miur dovrebbe, comunque, fornire apposite indicazioni in merito.

 

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