Permessi ATA: chiarimenti su legge 104, visite specialistiche, trattenute stipendio

Permessi ATA: chiarimenti su legge 104, visite specialistiche, trattenute stipendio

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Elenchiamo alcuni dei quesiti più frequenti sulla nuova disciplina dei permessi prevista dal nuovo Contratto 2016/18 per il personale ATA.
I dubbi dei permessi (art. 31, 33 e legge 1014) possono usufruirne solo gli ATA a tempo indeterminato ?
se si usufruiscono in ore, si possono chiedere anche per 6 ore gionaliere ?
se si usufruisce dell’art. 33 per 6 ore gionaliere, mi applicano la trattenuta Brunetta
– in totale sono 18 ore per a.s. ?
mentre per la legge 104, restano sempre 3 gg. mensili e si possono usufruire in ore ?
Le risposte
In riferimento all’art. 31 del CCNL/2018 cambia la modalità di fruizione dei permessi personali e familiari:
sono fruiti ad ore per un massimo di 18 ore annuali;
sono riproporzionati in caso di part time;
sono comunque sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche mediante autocertificazione;
non riducono le ferie, non sono fruibili per frazione di ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore (18 ore = 3 giorni), anche per il personale impiegato per 7 ore e 12;
Rimangono invariati invece i permessi per matrimonio, per lutti ed esami che continuano ad essere fruiti in giorni.
L’articolo 31 sostituisce, l’art. 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Considerato che per il personale ATA a tempo determinato per la tipologia dei permessi in questione, invece, occorre fare riferimento all’art. 19 del CCNL/2007 (la quale prevede permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’ex. art. 15, comma 2 CCNL/2007). Per il personale assunto a tempo determinato è possibile invece usufruire di 6 giorni di permesso (non retribuiti) per gli stessi motivi del personale di ruolo.
Permessi per assistenza al familiare con handicap (L. 104/92) e altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 32 CCNL/2018):
I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di 3 giorni al mese per l’assistenza al disabile. I tre giorni possono essere fruiti anche in ore (ugualmente per il personale con contratto a tempo determinato):
di norma, si dovrà fornire una programmazione mensile da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese;
in caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
Nel suddetto articolo vengono date delle ulteriori specificazioni per i permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo o ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente).
Permessi per l’espletamento di visite specialistiche (art. 33 CCNL/2018):
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
L’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
Se fruiti a ore non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
Se fruiti per l’intera giornata il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
N.B. se si richiede il permesso per l’intera giornata lavorativa l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. A mo’ d’esempio: se nella giornata lavorativa richiesta nel permesso, il dipendente avrebbe dovuto svolgere un orario di servizio di 8 ore, saranno detratti dal monte ore a disposizione, ben 8 ore e non 6.
La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

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