PUBBLICATI I BANDI DELLE PROCEDURE DEI CONCORSI ORDINARI SCUOLA SECONDARIA, SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA: DATE DI SCADENZA

PUBBLICATI I BANDI DELLE PROCEDURE DEI CONCORSI ORDINARI SCUOLA SECONDARIA, SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA: DATE DI SCADENZA

Condividi

Sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale n. 34 del 28/04/2020 i bandi delle procedure dei concorsi sotto elencati unitamente ai link della Gazzetta Ufficiale. Le domande possono essere presentate, in modalità telematica, nelle date di seguito indicate, tramite l’applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» avvalendosi delle credenziali SPID o tramite la piattaforma di istanze on line, se si è in possesso di un’utenza di accesso ai servizi valida.

  • Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno : presentazione  istanza di partecipazione al concorso a partire  dalle ore 9.00 del 28 maggio2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

REQUISITI

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre
annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali
ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di
specializzazione e’ considerato valido ai fini della partecipazione
alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono
le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del
servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con
riserva alla procedura straordinaria. La riserva e’ sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando
quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con
riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante
tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio
2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita’
concorsuale nella specifica classe di concorso.
d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla
procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3.
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo
se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui
al comma 4-bis dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto
Legge. Il predetto servizio e’ considerato se prestato come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra
quelle di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art.
2.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’art. 1
per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di
specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29
dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di
conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15
luglio 2020.
4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di
sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva
si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero
dell’istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria.
5. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali
per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
stessa.

  • Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado:presentazione istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020. 

REQUISITI

abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo
titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b) il possesso congiunto di:
i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in
ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di
abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di
istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle
lettere b) del comma 1 e 2 dell’art. 5 del Decreto Legislativo, fermo
restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per
i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la
scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di
specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai
sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito
all’estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Sono, altresi’, ammessi con riserva, ai sensi dell’art. 1,
comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi
di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29
dicembre 2019. La riserva e’ sciolta positivamente solo nel caso di
conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15
luglio 2020.
6. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino
ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la
partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante
tecnico pratico, e’ richiesto il titolo di accesso alla classe di
concorso ai sensi della normativa vigente.
7. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali
per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati partecipano al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.

  • Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria: presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno a fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

REQUISITI

  • titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma
    sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
    magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e
    riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche’
    conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
    b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico
    2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno
    scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il
    titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui
    alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
    b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il
    candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno
    scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
    sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
    quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro
    l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
    il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di
    cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
    2. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella
    scuola primaria e’ richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui
    al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di
    specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
    vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e
    riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
    3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
    all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
    alla Direzione Generale competente entro la data termine per la
    presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura
    concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma
    18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con
    modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono, altresi’,
    ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i
    soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di
    sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva e’ sciolta
    positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione
    sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
    4. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali
    per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
    nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile
    della procedura dispone l’esclusione immediata dei candidati, in
    qualsiasi momento della procedura concorsuali

 

  • Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune:presentare istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.     

REQUISITI

  • a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico
    2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque
    grado di istruzione, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14,
    della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di
    sostegno, anche in assenza di specializzazione, e’ considerato valido
    ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la
    classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I
    soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte
    unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico
    2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La
    riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo
    all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al
    predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
    b. hanno svolto almeno una annualita’ di servizio, tra quelle
    di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la
    quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di
    concorso A-29 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione per la
    classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di
    concorso A-66 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione alla
    classe di concorso A-41, purche’ congiunto al possesso del titolo di
    studio di cui alla lettera c;
    c. posseggono il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma
    1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
    coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto
    previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento
    alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico,
    individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
    2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero
    posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria
    dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con
    riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e
    coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo
    quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.
    2. I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare
    alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b),
    purche’ in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c);
    3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo
    se prestato, anche cumulativamente:
    a. presso le istituzioni statali e paritarie;
    b. nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 1, comma 3, del
    decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
    istruzione e formazione professionale, purche’, nel caso dei predetti
    percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di
    posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
    cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
    febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di
    concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.
    4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
    all’estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano
    comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi
    della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
    istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie
    positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di
    riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di
    diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento dall’elenco
    di cui all’art. 12.
    5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
    carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
    l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
    stessa. 

I bandi pubblicati sono quattro ,compreso anche quello dedicato alla procedura straordinaria per esami , finlizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado di posto comune.

A seguito della pubblicazione dei bandi di concorso lo Snals-Confsal e le altre OO.SS hanno formulato comunicato unitario.

 

print