Supplenze ATA, proroga al 31 agosto non riguarda i contratti Covid

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Con nota 17060 dell’1 giugno, il ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni per le scuole relative alle proroghe di contratto del personale ATA. La proroga non riguarda i contratti Covid: a chiarirlo ulteriormente una nota dell’Ufficio scolastico di Torino. Gli unici contratti che scadono al termine delle lezioni, come i contratti Covid, sono quelli dei supplenti temporanei
La proroga dei supplenti ATA fino al 30 giugno può essere disposta dal dirigente scolastico in caso di necessità, ovvero qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale (31 agosto).
Le istruzioni per le proroghe dei contratti fino al 31 agosto sono contenute nella nota 8556 del 10 giugno 2009, che a sua volta si rifà al comma 7 dell’articolo 1 del Dm 430/2000, il regolamento delle supplenze del personale ATA:
Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno, ndr) possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Contratti fino al termine delle lezioni
Analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso – con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime (nota 2009).
Ecco cosa prevede il comma 4 dell’articolo 6 (supplenze temporanee conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto) del Dm 430/2000:Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni (varia in base al calendario regionale, ndr) e la conclusione delle attività didattiche (30 giugno), compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
La proroga in questo caso va al 30 giugno e riguarda i contratti dei supplenti temporanei ma non quelli Covid. L’AT di Torino lo spiega chiaramente nella nota del 3 giugno: “(non riguarda i cd. contratti Covid, ma le “normali” supplenze brevi e temporanee)”. E di nuovo: “Si rammenta che quanto segue non vale per i contratti di supplenza cd. Covid“.
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