Corsi antincendio e primo soccorso: l’aggiornamento è obbligatorio?

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La formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione, lotta antincendio e di primo soccorso è regolamentata dall’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, ma la normativa non specifica chiaramente i termini dell’aggiornamento.

Quando e come occorre rinnovare tali corsi per non inficiarne la validità?

Per quanto riguarda i corsi di primo soccorso, la normativa parla chiaro: è previsto un corso di 12 o 16 ore, a seconda del tipo di categoria dell’attività lavorativa. Le scuole sono per convenzione classificate come di categoria B e C e dunque i suoi lavoratori sono soggetti ad una formazione di 12 ore. A seguito di tali corsi è previsto ogni tre anni un corso di aggiornamento di 6 ore, che deve essere obbligatoriamente svolto da tutti coloro che hanno precedentemente svolto il corso di base.

Riguardo i corsi per gli addetti alla lotta antincendio e all’evacuazione, occorre evidenziare la totale mancanza di riferimenti circa la periodicità con la quale effettuare l’aggiornamento della formazione. All’art. 37, comma 9 non si legge, infatti, alcun riferimento specifico alla periodicità dell’aggiornamento di tale tipologia di corsi ma si evince solamente che gli addetti “ devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

Di conseguenza, senza riferimenti precisi, la scelta della periodicità da adottare per gli aggiornamenti della formazione è l’ennesima responsabilità a carico del Dirigente Scolastico, il quale può avvalersi però di criteri derivanti da alcune circolari sul tema della prevenzione incendi, emanate dai Vigili del Fuoco.

In particolare si veda la circolare del 27/01/2012 del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, la quale definisce che la periodicità di 3 anni possa essere adeguata, in analogia al primo soccorso, anche per la formazione in materia di prevenzione incendi. Analogamente ci si può riferire alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione, del 23 febbraio 2011 N° 12653, nella quale vengono elencati il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento.

Sono stati quindi previsti: un aggiornamento di due ore per gli incaricati in attività a rischio incendio basso (con lo svolgimento della sola parte pratica); un aggiornamento di cinque ore per gli incaricati in attività a rischio incendio medio (2 ore dedicate alla parte teorica e 3 ore alla parte pratica) ed un aggiornamento di otto ore per gli incaricati in attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica). Per ogni tipologia di rischio sono indicati i contenuti dell’aggiornamento, per la parte teorica e per quella pratica.

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