Presa di servizio il 1° settembre. Chi è obbligato, quando si può rimandare

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Il 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico.
Chi dovrà prendere servizio e in quali casi è possibile
chiedere il differimento?
I Neoimmessi in ruolo  a.s. 2020/21 con le operazioni di nomina di agosto
Sono obbligati alla presa di servizio il 1° settembre i docenti e il personale ATA neoimmessi in ruolo con le ordinarie operazioni di agosto.
Dal 1° settembre 2020 partirà infatti la decorrenza giuridica ed economica del contratto.
2. Docenti neo immessi in ruolo a.s. 2020/21 sui posti di “quota 100”
Sono altresì obbligati alla presa di servizio il 1° settembre 2020 nella scuola già assegnata anche i docenti neoimmessi in ruolo individuati sui posti di quota 100 lo scorso maggio.
Dal 1° settembre 2020, infatti, partirà la decorrenza economica del contratto, mentre ricordiamo che quella giuridica ha decorrenza 1° settembre 2019.
A tal proposito nel ricordare che tali docenti hanno già una scuola di titolarità (assegnata a maggio all’atto della individuazione), nel contempo hanno potuto richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzo per l’a.s. 2020/21 avendo appunto una decorrenza giuridica del contratto al 1/9/2019. Qualora tali docenti entro il 31/8 dovessero ottenere un tale movimento per il 2020/21 (utilizzo o assegnazione, quest’ultima anche in altra provincia rispetto a quella della assunzione), sarà necessario che si rapportino per tempo con l’ATP di titolarità ai fini dell’assunzione in servizio il 1° settembre.
Ciò perché sarà comunque necessario non solo presentare i documenti di rito alla scuola di titolarità, ma è tale scuola che dovrà registrare il contratto (azione che permetterà poi l’assegnazione di una partita di spesa fissa stipendiale da parte della Ragioneria territoriale).
Adempimenti che non può fare l’eventuale scuola di assegnazione provvisoria.
Pertanto, per non avere poi problemi con la decorrenza economica del contratto sarà quindi necessario accettarsi se non sia il caso di assumere comunque servizio nella scuola di titolarità e solo successivamente in quella eventualmente assegnata con le operazioni di utilizzo o assegnazione provvisoria.
3. Docenti neo immessi in ruolo a.s. 2020/21 con la CALL VELOCE
I docenti che verranno assunti in ruolo per “chiamata” in base al Decreto Legge n. 126/2019, avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, la quale avverrà nei giorni successivi al 1 settembre (entro il 07-09-2020).
4. Docenti o personale ATA trasferito per l’a.s. 2020/21
Il personale trasferito in una nuova scuola deve necessariamente assumere servizio il 1° settembre affinché la titolarità sia modificata a partire da tale data.
5. Docenti e ATA in assegnazione provvisoria /utilizzazione nell’a.s. 2019/20
Tale personale deve assumere servizio il 1° settembre:
– nella nuova scuola di titolarità eventualmente ottenuta con le operazioni di trasferimento (anche se coincidente con quella dell’anno appena trascorso in cui sono in assegnazione o utilizzo)
– nella attuale scuola di titolarità (qualora non abbia chiesto o ottenuto trasferimento).
6. Docente già di ruolo che ottiene trasferimento per il 2020/21 e contemporaneamente utilizzo o assegnazione provvisoria
Il docente che è già di ruolo e che ha ottenuto una nuova scuola con trasferimento o passaggio per il 2020/21, qualora dovesse ottenere entro il 31/8 un’altra scuola per assegnazione provvisoria o utilizzo per il 2020/21 deve necessariamente assumere servizio il 1 settembre 2020.
Potrà tranquillamente farlo direttamente nella scuola dove ha ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzo.
7. Personale non in servizio nell’a.s. 2019/20
Si tratta di personale già di ruolo che per tutto l’a.s. 2019/20 o comunque per una parte di esso e fino al 31 agosto 2020 ha usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi (escluso quello di interdizione o maternità obbligatoria).Tale personale deve necessariamente assumere servizio il 1/9/2020 (anche se non ha ottenuto una nuova scuola).
8. Differimento presa servizio neoimmessi in ruolo per giustificato motivo
L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.
L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina.
L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefisso gli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina ”.
9. Differimento della presa di servizio neo immessi in ruolo per lo svolgimento di altro lavoro o altra attività
È possibile fare richiesta, dettagliatamente motivata, all’ATP di riferimento, finalizzata a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.
ATTENZIONE!
Il differimento può avere una durata corrispondente al tempo strettamente necessario al fine di eliminare la incompatibilità in essere al momento della presa di servizio, trascorso il quale se non si prende servizio, si decade dalla nomina.
 è infatti permesso:
– il “congelamento” del ruolo per un anno, al fine di svolgere una altra attività già in essere;
– ricorrere all’aspettativa per svolgere un altro lavoro (art. 18 comma 3 CCNL 2006-09) qualora l’altra attività o l’altro lavoro siano già in essere al momento della presa di servizio.
Tale articolo del CCNL, infatti, è applicabile nei soli casi in cui l’altra attività o l’altro lavoro subentrino successivamente alla presa di servizio.
10. Il restante personale docente
Tutti gli altri docenti, che non cambiano scuola ma rimangono in quella presso la quale hanno terminato il precedente anno scolastico, non hanno l’obbligo della presa di servizio il 1° settembre 2020, eccetto i casi in cui per il 1° settembre sia stato calendarizzato un incontro collegiale o comunque altra attività debitamente deliberata.
La presenza a scuola, infatti, è richiesta solo nella data degli incontri collegiali o nelle attività programmate.
Attenzione!
Ciò vale anche nei casi in cui il periodo di ferie del docente non dovesse coincidere con il 31/8.Vale a dire che se il periodo di ferie termina, ad esempio, il 27 agosto, neanche dal 28 al 31 si hanno obblighi di presenza a scuola (fermo restante impegni calendarizzati dal collegio docenti).
11. Blocco quinquennale docenti neoassunti 2020/21
A tutti i docenti immessi in ruolo a decorrere dal 1/9/20 (sia dalle GAE che dalla graduatoria di qualunque
concorso) si applicherà il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che prevede l’obbligo di
permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.
Ai sensi di tale articolo il docente, di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione, assunto in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i successivi 4 anni di:
trasferimento provinciale e/o interprovinciale; passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.
Non è inoltre possibile accettare eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).
Il blocco quinquennale non si applica:
ai docenti che risultino soprannumerari o in esubero sulla provincia;
se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Naturalmente sono esclusi dal blocco tutti i docenti assunti fino al 2019/20, anche quelli individuati sui posti di quota 100 in quanto comunque con decorrenza giuridica 2019/20.
12. Attività collegiali dal 1 settembre
Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Pertanto, fino alla data prevista per l’inizio delle lezioni, non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).
I docenti, quindi, dovranno essere presenti a scuola esclusivamente per svolgere le eventuali attività programmate, secondo una quantificazione deliberata in precedenza. Tutte queste ore devono comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali.
Riassumiamo quindi quali sono gli impegni dovuti dai docenti dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale:
tutte le attività collegiali obbligatorie stabilite dall’ art. 29 del Contratto Scuola, che sono:
consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”);
tutte le attività aggiuntive previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, da svolgere su base volontaria e che devono dare diritto ad un compenso orario o forfettario;
le attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).
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