TFA sostegno: ITP partecipano con diploma, anche se non iscritti in graduatoria

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Il decreto Miur dell’8 febbraio 2019 disciplina i corsi di specializzazione su sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Corso specializzazione sostegno: requisiti d’accesso

Scuola di infanzia e primaria

laurea in Scienze della formazione primaria o
diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

abilitazione o
laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o
laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) accedono con il diploma.
Corso specializzazione sostegno: ITP

La partecipazione degli ITP con il solo diploma, fermo restando che lo stesso sia valido per l’accesso ad una delle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici, sta generando un po’ di confusione.

Un nostro lettore, ad esempio, ci chiede: Posso partecipare alle selezioni per accedere al corso di specializzazione? Il mio diploma permette l’accesso ad una delle classi di concorso per ITP, tuttavia non sono inserito in nessuna graduatoria.

Rispondiamo al quesito, riportando quanto previsto dal DM sopra citato, il cui articolo 5/2 così dispone:

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

I requisiti, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 59/2017, sono i seguenti:

Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare
nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

I sopra riportati requisiti, indicati dal D.lgs. 59/2017, costituiranno requisito d’accesso ai corsi di specializzazione successivamente al 2024/2025. Sino a quella data sono validi, per accedere ai predetti corsi (come indica il Decreto dell’8 febbraio 2019), i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, secondo cui si accede a queste ultime con il solo diploma.
Da quanto sopra riportato, si evince che l’unico requisito richiesto per la partecipazione alle selezioni per il corso di specializzazione è il diploma, fermo restando che dia accesso ad una delle classi di concorso ITP. Non è prevista, dunque, nessuna iscrizione in graduatoria.

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